STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CORALE POLIFONICA CARBONARESE
"HUMANA VOX"
DENOMINAZIONE
- Soci fondatori - Soci cantori
Sono soci fondatori coloro che intervengono all'atto costitutivo e danno vita alla prima fase degli organi sociali. Sono soci cantori tutti coloro che, avendo presentato
domanda e avendo accettato totalmente il presente statuto (e il regolamento interno, ove fosse adottato) si impegnano per il raggiungimento degli scopi che
l'Associazione si prefigge. I Soci cantori sono tenuti al versamento di una quota associativa la cui entità e le cui modalità di
Art. 5 I Soci cantori hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione
Art. 6 L'ammissione a Socio viene deliberata inappeliabiimente dal Consiglio Direttivo e dal benestare vincolante del direttore artistico. In caso di domande d'ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà parentale.
Art. 7 La qualifica di Socio dà diritto di partecipare all'attività dell'Associazione, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.
Art. 8 Del Socio che commetta, entro o fuori dall'Associazione, azioni ritenute disonorevoli, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon
andamento del sodalizio, può venire proposta l'espulsione, la quale dovrà essere deliberata del Consiglio Direttivo, e ratificata dall'Assemblea dei soci. I soci receduti e/o
esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio
dell'associazione 1. L'Assemblea 2. Il Consiglio Direttivo 3. Il Presidente 4. Il Vice Presidente 5. Il Segretario 6. Il Tesoriere 7. I Revisori dei Conti 8. Il Direttore Artistico
Art. 11 La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 31 marzo dì ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del bilancio
o rendiconto consuntivo dell'anno precedente, e del bilancio di
Art. 12 La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei Soci ordinari che potranno proporre l'Ordine del Giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni.
Art. 13 L'Assemblea dovrà essere convocata mediante affissione d'apposito avviso all'Albo dell'Associazione almeno 8 giorni prima della data di convocazione.
Art. 14 Potranno prender parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota sociale. Nessun Socio potrà rappresentare altri in Assemblea, salvo delega scritta (massimo una delega per socio).
Art. 15 Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei Soci (ossia la metà più uno). Le stesse si riterranno altresì validamente costituite in seconda convocazione (alla distanza minima di 1 ora) qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Art. 16 Eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria e solo se poste all'Ordine del Giorno. Per tali deliberazioni inoltre occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 del votanti, ì quali rappresentino almeno la metà più uno dei Soci.
Art. 17 L'Assemblea ordinaria elegge il Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti.L'Assemblea straordinaria propone e approva eventuali modifiche allo
Statuto e delibera sullo scioglimento dell'Associazione.
Art. 19 In caso di dimissioni di un Consigliere subentrerà il primo dei non eletti.
Art. 20 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvo!ta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda la maggioranza degli altri Consiglieri, senza formalità.
Art. 21 Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) Deliberare sull'ammissione dei Soci; b) Proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci morosi o per indegnità, in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del presente statuto; c) Assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei Soci durante l'attività sociale; d) Approvare il bilancio preventivo e il bilancio rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea e deliberare l'entità delle quote associative annue; e) Stabilire le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o sia richiesta dai Soci; f) Redigere i regolamenti per l'attività sociale; g) Adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari; h) Nominare il Direttore artistico o Direttore de! Coro qualora i! Direttore fondatore rinunciasse al!'incarico; i) Curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione.
Art. 22 Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale sia su quello finanziario, nelle modalità
previste dell'art. 38 del Codice Civile,
- da beni mobili e immobili che gli pervengano a qualsiasi titolo; - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
- da acquisti effettuati dall' Associazione a) dalle quote associative annuali; b) da contributi o elargizioni liberali che potranno pervenire da Privati, Enti Pubblici territoriali (Comune, Provincia, Regione), e daorganizzazioni regionali e nazionale alle quali l'Associazione eventualmente aderisse; c) rendite del suo patrimonio;
L'Associazione ha l'obbligo di redigere un bilancio o rendiconto annuale. Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse; (non possono essere divisi tra i soci) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre d'ogni anno.
Art. 33 Per tutto quanto non previsto dai presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi che disciplinano le associazioni
non riconosciute. |