Statuto

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CORALE POLIFONICA CARBONARESE

 

"HUMANA VOX"


Scrittura privata

 

DENOMINAZIONE

Art. 1 E' costituita l'Associazione Corale Polifonica Carbonarese denominata "Humana Vox" in forma d'Associazione non riconosciuta

SEDE 


Art. 2 L'Associazione ha sede a Carbonara di Po (MN) in via Marconi n.1. Il trasferimento della sede in altro luogo potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non richiederà la modifica del presente Statuto

SCOPO

Art. 3 L'Associazione è apolitica e senza scopi di lucro ed ha per scopo la promozione, la pratica, lo sviluppo e la diffusione d'attività culturali nel campo musicale, intese come mezzo di solidarietà sociale per la formazione, diffusione culturale musicale, mediante la promozione d'ogni forma d'attività atta all'espletamento dei proponimenti dei soci, e per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Particolare interesse suscita la formazione di una corale polifonica per adulti (o all'occorrenza voci bianche) maschi e femmine.  Sono peraltro vietate attività diverse non direttamente connesse con quanto previsto.

SOCI 
Art. 4 Nell'Associazione i soci si distinguono in:

- Soci fondatori

- Soci cantori

Sono soci fondatori coloro che intervengono all'atto costitutivo e danno vita alla prima fase degli organi sociali. Sono soci cantori tutti coloro che, avendo presentato domanda e avendo accettato totalmente il presente statuto (e il regolamento interno, ove fosse adottato) si impegnano per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si prefigge. I Soci cantori sono tenuti al versamento di una quota associativa la cui entità e le cui modalità di 
pagamento sono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 5 I Soci cantori hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione

 

Art. 6 L'ammissione a Socio viene deliberata inappeliabiimente dal Consiglio Direttivo e dal benestare vincolante del direttore artistico. In caso di domande d'ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà parentale.

 

Art. 7 La qualifica di Socio dà diritto di partecipare all'attività dell'Associazione, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

 

Art. 8 Del Socio che commetta, entro o fuori dall'Associazione, azioni ritenute disonorevoli, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, può venire proposta l'espulsione, la quale dovrà essere deliberata del Consiglio Direttivo, e ratificata dall'Assemblea dei soci. I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione

DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 9 Gli organi sociali sono:

1. L'Assemblea

2. Il Consiglio Direttivo

3. Il Presidente

4. Il Vice Presidente

5. Il Segretario

6. Il Tesoriere

7. I Revisori dei Conti

8. Il Direttore Artistico


DELL'ASSEMBLEA

Art. 10 Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

 

Art. 11 La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 31 marzo dì ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del bilancio o rendiconto consuntivo dell'anno precedente, e del bilancio di 
previsione per l'anno in corso.

 

Art. 12 La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei Soci ordinari che potranno proporre l'Ordine del Giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni.

 

Art. 13 L'Assemblea dovrà essere convocata mediante affissione d'apposito avviso all'Albo dell'Associazione almeno 8 giorni prima della data di convocazione.

 

Art. 14 Potranno prender parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota sociale. Nessun Socio potrà rappresentare altri in Assemblea, salvo delega scritta (massimo una delega per socio).

 

Art. 15 Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei Soci (ossia la metà più uno). Le stesse si riterranno altresì validamente costituite in seconda convocazione (alla distanza minima di 1 ora) qualunque sia il numero dei Soci presenti.

 

Art. 16 Eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria e solo se poste all'Ordine del Giorno. Per tali deliberazioni inoltre occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 del votanti, ì quali rappresentino almeno la metà più uno dei Soci.

 

Art. 17 L'Assemblea ordinaria elegge il Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti.L'Assemblea straordinaria propone e approva eventuali modifiche allo Statuto e delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 6 a massimo 8 membri (più il Direttore Artistico) e nel proprio ambito elegge il Presidente e il Vice Presidente, nomina il Segretario ed il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali s'intendono esercitati a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica massimo tre anni, (da stabilire la durata esatta ne! regolamento) e suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza semplice.

 

Art. 19 In caso di dimissioni di un Consigliere subentrerà il primo dei non eletti.

 

Art. 20 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvo!ta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda la maggioranza degli altri Consiglieri, senza formalità.

 

Art. 21 Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) Deliberare sull'ammissione dei Soci;

b) Proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci morosi o per indegnità, in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del presente statuto;

c) Assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei Soci durante l'attività sociale;

d) Approvare il bilancio preventivo e il bilancio rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea e deliberare l'entità delle quote associative annue;

e) Stabilire le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o sia richiesta dai Soci;

f) Redigere i regolamenti per l'attività sociale;

g) Adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari;

h) Nominare il Direttore artistico o Direttore de! Coro qualora i! Direttore fondatore rinunciasse al!'incarico;

i) Curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione.

 

Art. 22 Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale sia su quello finanziario, nelle modalità previste dell'art. 38 del Codice Civile,

DEL PRESIDENTE

Art. 23 Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il rappresentante in ogni evenienza.

DEL VICE PRESIDENTE

Art. 24 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento oppure in quelle mansioni per le quali sia appositamente delegato. 


DEL SEGRETARIO

Art. 25 Il Segretario assiste l'Associazione nelle sue attività, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, redige e conserva i verbali delle riunioni.

DEL TESORIERE

Art. 26 Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione; s'incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri contabili, di quelli fiscali se previsti, redige il bilancio di previsione e il bilancio o rendiconto consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo

DEL DIRETTORE ARTISTICO

Art. 27 Spetta al Direttore Artistico la classificazione e la selezione dei cantori, la scelta del repertorio musicale e l'attività artistica dell'Associazione, fa parte di diritto (con voto) del Consiglio Direttivo

DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 28 I Revisori dei Conti sono tre e sono eletti dall'Assemblea. A loro è demandato il controllo della gestione finanziaria, con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo.

DEL PATRIMONIO

Art. 29 Il patrimonio sociale è costituito:

- da beni mobili e immobili che gli pervengano a qualsiasi titolo;

- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

- da acquisti effettuati dall' Associazione

DELLE ENTRATE

Art. 30 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) dalle quote associative annuali;

b) da contributi o elargizioni liberali che potranno pervenire da Privati, Enti Pubblici territoriali (Comune, Provincia, Regione), e daorganizzazioni regionali e nazionale alle quali l'Associazione eventualmente aderisse;

c) rendite del suo patrimonio;

L'Associazione ha l'obbligo di redigere un bilancio o rendiconto annuale. Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse; (non possono essere divisi tra i soci) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre d'ogni anno.

DELLO SCIOGLIMENTO

Art. 31 In caso di scioglimento (deliberato dall'Assemblea), per qualunque causa, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione che persegua gli stessi scopi dì solidarietà sociale.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 32 La durata dell'Associazione è illimitata.

 

Art. 33 Per tutto quanto non previsto dai presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi che disciplinano le associazioni non riconosciute.

 

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